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voto domiciliare per elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione - SCADENZA 18 maggio

Data:

28 aprile 2026

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Descrizione

l'art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, disciplina il voto domiciliare a favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”  e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. 
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui gli elettori richiedenti dimorino nell’ambito territoriale del proprio Comune di iscrizione elettorale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 28 aprile e lunedì 18 maggio. Tale ultimo termine (18 maggio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,  compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Inoltre, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.
Si evidenzia, infine, la disposizione preclusiva di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ai sensi del quale i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

A cura di

Ufficio Elettorale, Leva e Statistica

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Pagina aggiornata il 23/04/2026