I degenti ricoverati presso ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune nel cui territorio ha sede la struttura sanitaria (artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570 del 1960; art. 9 della legge n. 136 del 1976; art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. n. 161 del 1976; art. 10 del D.P.R. n. 299 del 2000).
A tal fine, gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (e, pertanto, entro giovedì 4 giugno 2026), una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di ricovero.
La dichiarazione deve recare, in calce, l’attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero dell’elettore ed è trasmessa al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario della struttura sanitaria.